Dal 25 settembre 2026 controlli periodici e manutenzione dei presidi antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Dopo diverse proroghe, l’articolo 4 del “Decreto Controlli” (D.M. 1° settembre 2021) è pienamente operativo.
Ne avevamo parlato un anno fa, quando il D.M. 15 luglio 2025 aveva spostato il termine al 25 settembre 2026. Questa volta non c’è stata una nuova proroga generalizzata. A ridosso della scadenza sono però arrivati il D.M. 22 settembre 2026 e la Circolare VVF n. 20188 del 24 settembre 2026, che introducono una fase transitoria.
In questo articolo vediamo cosa prevedono e cosa deve controllare chi affida la manutenzione dei propri impianti.
In breve
- La regola: dal 25 settembre 2026 i controlli periodici e la manutenzione dei presidi antincendio possono essere fatti solo da tecnici manutentori qualificati.
- L’eccezione: chi ha fatto domanda di qualificazione entro il 25 settembre 2026 può continuare a lavorare fino all’esame, al massimo fino al 31 marzo 2027, e solo sui tipi di impianto indicati nella domanda.
- Per il committente: bisogna sapere chi interviene sui propri impianti e con quale qualifica.
Chi è il tecnico manutentore qualificato
Il tecnico manutentore qualificato è una persona che ha superato una valutazione dei Vigili del Fuoco e ha ottenuto la qualifica prevista dal D.M. 1° settembre 2021. La qualifica è personale, non dell’impresa per cui lavora: conta chi materialmente esegue l’intervento.
Inoltre, la qualifica vale per un tipo di presidio: estintori, idranti, porte tagliafuoco, sprinkler, rivelazione incendi, evacuatori di fumo e calore, impianti a gas e così via. Un tecnico qualificato sugli estintori, ad esempio, non può manutenere un impianto sprinkler.
Non cambia invece la sorveglianza, che può essere effettuata dal personale interno adeguatamente istruito. Controlli periodici e manutenzione spettano invece al tecnico qualificato, che li registra.
Cosa dice la Circolare VVF 20188/2026
Il 24 settembre 2026, a un giorno dalla scadenza, sono arrivati due provvedimenti:
- il D.M. 22 settembre 2026, che modifica il Decreto Controlli e introduce un periodo transitorio;
- la Circolare VVF n. 20188, che spiega come applicarlo.
In pratica, servono a non fermare i tecnici che avevano già avviato il percorso ma non avevano ancora fatto l’esame. Le date da ricordare sono tre:
| Data | Cosa succede |
|---|---|
| 25 settembre 2026 | Ultimo giorno per presentare la domanda di qualificazione sul portale VVF |
| 26 settembre 2026 | Lavorano solo tecnici qualificati o con domanda presentata in tempo |
| 31 marzo 2027 | Fine del periodo transitorio: da qui in poi serve la qualifica |
Non è una proroga per tutti. Chi non ha presentato la domanda entro il 25 settembre non può eseguire controlli periodici e manutenzione a meno che non venga affiancato dal caposquadra dotato di abilitazione. Chi l’ha presentata può lavorare solo sugli impianti indicati nella domanda, e solo finché non riceve l’esito dell’esame.
La circolare ha anche risolto un problema pratico: chi non aveva ancora l’accordo firmato con la sede d’esame ha potuto inviare comunque la domanda in tempo, impegnandosi a consegnarlo in seguito.
Cosa deve controllare il committente?
Chi affida la manutenzione degli impianti antincendio resta responsabile dei propri presidi e del registro dei controlli. Per questo oggi non basta affidarsi a una ditta di fiducia: bisogna sapere chi entra materialmente in azienda e su quali impianti può intervenire.
Il primo passo è chiedere al fornitore l’elenco dei tecnici che seguono i propri impianti, con la qualifica di ciascuno. Poiché la qualifica vale per un tipo di presidio, va verificato che ogni impianto sia affidato alla persona giusta: un tecnico abilitato sugli estintori può occuparsi degli estintori, ma non dell’impianto sprinkler o della rivelazione incendi.
Può capitare che un tecnico non abbia ancora sostenuto l’esame. In questo caso può continuare a lavorare solo se ha presentato domanda entro il 25 settembre 2026, e solo sui tipi di impianto indicati nella domanda. È buona prassi farsi consegnare la ricevuta e segnare in agenda il 31 marzo 2027: dopo quella data, senza qualifica, il tecnico non potrà più intervenire. Se invece la domanda non è stata presentata in tempo, quel tecnico non può eseguire controlli periodici e manutenzione.
Infine, conviene dare un’occhiata al registro antincendio, dove ogni intervento deve riportare il nome di chi l’ha eseguito, e aggiornare il contratto di manutenzione con l’obbligo di impiegare solo personale qualificato. Sono verifiche semplici che, in caso di ispezione o di incidente, permettono di dimostrare di aver gestito correttamente la sicurezza antincendio.
Fiamma Antincendio al tuo fianco
Fiamma Antincendio progetta, installa e manutiene impianti antincendio, tecnologici e di protezione passiva. I controlli e le manutenzioni presso i nostri clienti sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati, e siamo a disposizione per fornire la documentazione sulle loro qualifiche e per verificare insieme registro e contratti di manutenzione.





