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Certificato di Prevenzione Incendi: quali sono le fasi per ottenerlo

prevenzione incendi

Il CPI, o Certificato di Prevenzione Incendi, è un documento rilasciato dai Vigili del Fuoco che attesta la conformità di un’attività o di un edificio alle normative antincendio vigenti. Anche se oggi il termine corretto è SCIA antincendio, molti continuano a usare impropriamente “CPI” per indicare la conformità antincendio di un’attività. Per informazioni più dettagliate su cosa sia il Certificato di Prevenzioni Incendi, puoi leggere il nostro articolo.

In questo articolo, invece, illustreremo le procedure necessarie per ottenerlo.

Chi deve richiedere il CPI e cosa prevede la normativa

Fino all’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, il CPI era obbligatorio per molte attività soggette a rischio incendio. Veniva rilasciato a seguito di  un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco, che verificavano la corretta esecuzione delle misure di prevenzione previste nei progetti approvati.

Con la nuova normativa, è stato introdotto un sistema più snello, articolato su tre livelli di rischio: categoria A (basso rischio), categoria B (rischio medio) e categoria C (alto rischio).

Le attività di categoria A, sono soggette alla procedura di prevenzione incendi, ma con modalità semplificate rispetto alle categorie B e C, in quanto il livello di rischio è basso.

Per questo tipo di immobili il D.P.R. 151/2011 stabilisce che:

  • Non è obbligatoria la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco. Il titolare o il tecnico può procedere senza un parere preventivo.
  • È obbligatoria la SCIA antincendio: il titolare dell’attività deve comunque presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai Vigili del Fuoco, con la relativa documentazione tecnica.
  • I Vigili del Fuoco possono effettuare sopralluoghi a campione, ma non sono obbligatori per ogni attività.

Le attività appartenenti alla categoria B sono considerate a rischio medio dal punto di vista antincendio. In questi casi, il legislatore ha previsto alcuni adempimenti più strutturati rispetto alla categoria A (che è a rischio basso), ma non ancora rigorosi come per la categoria C. Esempi di attività in categoria B possono essere:

  • autorimesse con superficie superiore a 300 m² ma non oltre 1000 m²;
  • centrali termiche alimentate a gas o combustibile liquido con potenza oltre 116 kW ma non superiore a 350 kW;
  • piccoli depositi di GPL tra 0,75 m³ e 5 m³.

Le attività in categoria C presentano un elevato rischio di incendio, a causa della loro complessità, della presenza di materiali pericolosi o del potenziale impatto su persone e ambiente. Rientrano in questa categoria: :

  • autorimesse con superficie superiore a 1000 m²;
  • grandi depositi o impianti di lavorazione di sostanze infiammabili o esplosive;
  • centri commerciali di grandi dimensioni (oltre 4000 m²);
  • stabilimenti industriali con impianti complessi o soggetti a normativa Seveso (rischio di incidente rilevante).

Le fasi per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi

Dal 2011, il CPI è stato sostituito da un procedimento articolato in fasi, che può concludersi con il rilascio del parere di conformità antincendio.

Le fasi del procedimento di prevenzione incendi secondo il nuovo sistema normativo sono le seguenti:

  1. Valutazione del progetto: obbligatoria per le attività di categoria B e C; consiste nella presentazione di un progetto al Comando dei Vigili del Fuoco, che rilascia un parere di conformità entro 60 giorni.
  2. Realizzazione dei lavori: i lavori devono essere eseguiti in conformità al progetto approvato.
  3. SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): da presentare prima dell’avvio dell’attività, accompagnata da asseverazione tecnica e certificazioni di conformità; consente l’avvio immediato.
  4. Controlli dei Vigili del Fuoco: effettuati a campione per le attività di categoria A e obbligatori per quelle di categoria B e C; verificano la conformità dell’attività e la funzionalità degli impianti antincendio.
  5. Rinnovo periodico: ogni 5 anni occorre confermare la permanenza delle condizioni di sicurezza antincendio con un’attestazione di conformità aggiornata.

Il ruolo del professionista antincendio nel nuovo sistema normativo

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 e del successivo D.M. 07/08/2012, il ruolo del professionista antincendio ha assunto un’importanza centrale.

La possibilità di procedere tramite autocertificazione (SCIA Antincendio) ha trasferito molte responsabilità del progettista antincendio, che oggi firma le asseverazioni e certificazioni necessarie per la SCIA. È sua responsabilità garantire che l’attività sia conforme alla normativa vigente.

Oltre agli adempimenti amministrativi, è fondamentale che tutti gli impianti antincendio siano progettati e installati correttamente, accompagnati da:

  • manuali d’uso e manutenzione;
  • dichiarazioni di corretta posa in opera;
  • esecuzione da parte di imprese abilitate secondo il D.M. 37/2008

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