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La normativa antincendio nelle scuole: requisiti, soluzioni e scadenze

normativa antincendio scuole

La sicurezza antincendio nelle scuole è di fondamentale importanza, dato il numero elevato di persone presenti ogni giorno in questi ambienti. Non solo studenti, ma anche docenti, personale amministrativo e tecnici. La normativa antincendio per le scuole italiane stabilisce regole precise per proteggere sia le persone che i beni all’interno degli edifici scolastici. L’adeguamento a queste normative è un processo che coinvolge diverse fasi e scadenze, con un impatto diretto sulla gestione e progettazione degli spazi scolastici.

Proroga per l’adeguamento antincendio

Il Decreto Milleproroghe 2025 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2027 per l’adeguamento alle normative antincendio per le scuole con oltre 100 persone presenti. Questa proroga riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi tutte le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts). Anche gli asili nido, con oltre 30 persone presenti, sono inclusi nel piano di adeguamento.

Secondo il Decreto, le scuole dovranno completare i lavori di messa a norma in tre fasi, con misure da adottare progressivamente, come la creazione di compartimentazioni antincendio, l’adeguamento delle scale di esodo e degli impianti elettrici, l’installazione di estintori e sistemi di allarme. La prima fase della messa a norma dovrà essere completata entro il 2027, con il piano definitivo in fase di approvazione.

Normativa antincendio: le regole di riferimento

Le scuole sono regolamentate principalmente dal D.M. 26/08/1992, che stabilisce i criteri di sicurezza antincendio per le strutture scolastiche. Tuttavia, dal 2017 è possibile adottare anche il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) come alternativa. Questi due approcci sono alternativi e non complementari, il che significa che una scuola deve scegliere quale normativa applicare per l’adeguamento.

Il D.M. 26/08/1992

Il D.M. 26/08/1992 impone una serie di misure di protezione antincendio, distinguendo le scuole in base al numero di presenze contemporanee. Ogni tipologia richiede specifiche soluzioni antincendio, come impianti di rilevazione fumi, resistenza al fuoco degli edifici, e compartimentazione degli spazi. Di seguito la suddivisione in base al numero di presenze:

  • Tipo 0: Fino a 100 persone
  • Tipo 1: Da 101 a 300 persone
  • Tipo 2: Da 301 a 500 persone
  • Tipo 3: Da 501 a 800 persone
  • Tipo 4: Da 801 a 1200 persone
  • Tipo 5: Oltre 1200 persone

Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015)

Il Codice di Prevenzione Incendi, in particolare la Regola Tecnica Verticale V.7 dedicata alle attività scolastiche, offre un approccio più prestazionale, permettendo di personalizzare le soluzioni antincendio in base alle caratteristiche specifiche degli edifici scolastici. Le scuole sono classificate in base a due fattori principali: numero di occupanti e altezza dell’edificio. Di seguito la classificazione:

ABCDE
Numero di occupanti100 < n ≤ 300300 < n ≤ 500500 < n ≤ 800800 < n ≤ 1200n > 1200
Altezza dell’edificioh ≤ 12 m12 m < h ≤ 24 m24 m < h ≤ 32 m32 m < h ≤ 54 mh > 54 m

Queste classificazioni influenzano direttamente le misure di protezione da adottare, tra cui l’adozione di sistemi di evacuazione e impianti di spegnimento.

Quali sono le misure antincendio per le scuole?

Strutture e accessi

Per garantire l’accesso dei Vigili del Fuoco in caso di emergenza, gli edifici scolastici devono rispettare requisiti specifici per gli accessi, come larghezza minima di 3,50 m, altezza libera di 4 m, e una pendenza non superiore al 10%. Gli edifici con altezza maggiore di 12 metri devono permettere l’intervento di autoscale per i soccorsi.

Resistenza al fuoco e compartimentazione

Gli edifici scolastici devono garantire un’adeguata resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti. Le strutture devono essere progettate con un livello minimo di resistenza al fuoco di R60 per edifici con altezza antincendi fino a 24 metri, e R90 per edifici superiori a 24 metri.

La compartimentazione degli spazi è cruciale per impedire la propagazione delle fiamme, specialmente nelle aule e nelle aree comuni. Ogni piano deve essere separato e le vie di fuga devono essere facilmente accessibili e protette. In questo caso non si parla solo di muri e porte tagliafuoco, anche gli attraversamenti impiantistici sono da sigillare con materiale idoneo alla non propagazione di fumo e calore.

Sistemi di allarme e estintori

Ogni scuola deve essere dotata di un impianto di allarme, manuale o automatico, e illuminazione di sicurezza, alimentato da una fonte energetica diversa da quella ordinaria. Inoltre, sono necessari estintori portatili in numero adeguato: almeno un estintore ogni 200 m² di superficie, con un minimo di due estintori per piano. Gli estintori devono avere una capacità estinguente minima di 13A 89B C.

Evacuazione sicura

Le scuole devono garantire uscite di emergenza facilmente accessibili. Ogni piano deve disporre di almeno due uscite contrapposte, mentre la capacità di deflusso non deve superare i 60 occupanti per piano.

Controlli periodici e registro

Per assicurare l’efficacia degli impianti antincendio, è necessario mantenere un registro dei controlli periodici, dove annotare gli interventi effettuati sugli impianti elettrici, sui presidi antincendio, e su tutti i dispositivi di sicurezza. Questo registro deve essere aggiornato regolarmente e reso disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

L’adeguamento alle normative antincendio per le scuole è essenziale per garantire la sicurezza degli studenti, del personale e dei beni. Con le scadenze fissate al 2027, le scuole possono adottare soluzioni su misura in base alle proprie caratteristiche e dimensioni. È fondamentale affidarsi a professionisti qualificati per garantire l’efficacia delle soluzioni antincendio e la sicurezza di tutti gli occupanti degli edifici scolastici.

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