La SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un documento che attesta il rispetto delle norme di prevenzione incendi da parte di un’attività imprenditoriale, produttiva o di altro tipo, che presenta un rischio di incendio: nello specifico, si tratta della richiesta formale del titolare dell’attività, che va presentata al Comando dei Vigili del fuoco di zona.
Approfondiamo.
Che cos’è la SCIA antincendio
La SCIA antincendio è la segnalazione certificata di inizio attività, e deve dimostrare il rispetto delle norme antincendio così come disciplinate dal DPR 151/2011.
La presentazione della SCIA antincendio è obbligatoria per le nuove attività, o quando si apportano modifiche significative ad attività già esistenti.
Il gas inerte viene rilasciato nel momento in cui un incendio viene rilevato, normalmente tramite un sistema di rilevamento automatico che attiva l’impianto di spegnimento.
In questo modo, il fuoco viene soffocato senza danneggiare i materiali presenti.
Modalità di presentazione della SCIA antincendio
La SCIA è quindi da presentare obbligatoriamente per avviare una nuova attività o quando si effettuano importanti modifiche ad un’attività già operativa.
Ci sono tuttavia delle differenze nel processo di ottenimento del nulla osta, legate al rischio d’incendio delle diverse attività.
Il Codice di Prevenzione Incendi classifica le attività in tre grandi gruppi, secondo un principio di proporzionalità.
Categoria A
Include le attività a basso rischio di incendio. Si tratta di:
- Alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
- Istituti scolastici fino a 150 persone;
- Strutture sanitarie, hospice e RSA fino a 50 posti letto, ambulatori fino a 1.000 mq;
- Locali adibiti a commercio fino a 600 mq;
- Aziende e uffici fino a 500 persone presenti;
- Autorimesse fino a 1.000 mq;
- Edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
Per avviare questo tipo di attività è sufficiente presentare al SUAP (sportello unico per le attività produttive) la SCIA antincendio, unitamente al progetto dell’impianto, e non è obbligatorio richiedere l’esame da parte dei VVF.
Se la domanda è completa, il Comando dei Vigili del Fuoco, o il SUAP, rilascia subito la ricevuta, autorizzando la conformità antincendio ed il nulla osta all’inizio dell’attività.
Nei successivi 60 giorni il Comando dei VV. FF. può effettuare sopralluoghi a campione o sulla base di programmi settoriali per categoria di attività.
Qualora, durante i controlli, si accertasse la carenza di requisiti, il Comando potrà decretare l’immediata sospensione dell’attività.
Al termine dell’eventuale sopralluogo, il titolare potrà richiedere il verbale della visita tecnica.
Categoria B
Comprende le attività a medio rischio d’incendio, come, ad esempio:
- Cinema, teatri, palestre e simili, fino a 200 persone presenti;
- Strutture alberghiere e simili, tra 50 e 100 posti letto;
- Istituti scolastici da 150 a 300 persone presenti;
- Strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
- Ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
- Ambienti adibiti al commercio, negozi, fiere e simili, da 600 a 1.500 mq;
- Aziende ed uffici da 500 a 800 persone presenti;
- Edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
Le attività di categoria B, una volta presentata la SCIA antincendio, hanno l’obbligo di chiedere la valutazione del progetto dell’impianto antincendio da parte dei VVF, che lo dovranno esaminare entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di conformità si potrà ottenere non oltre i 60 giorni successivi.
Anche su queste attività possono essere eseguiti controlli a campione, con possibilità di ottenere il verbale della visita tecnica.
Categoria C
Le attività comprese nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio, pertanto sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i controlli in loco dei Vigili del fuoco.
Il comando dei vigili del fuoco rilascia la SCIA dopo aver visionato la conformità della documentazione presentata dal titolare dell’attività.
Inoltre, al termine dei sopralluoghi, se l’esito è positivo, viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.
Per approfondire la normativa, è possibile consultare l’elenco delle80 attivitàad elevato rischio di incendio, soggette ai controlli di prevenzione secondo DPR 151/2011.
Nel caso in cui i sopralluoghi a campione per le attività in classe A e B e quelli generalizzati per le attività in classe C diano esito negativo, il Decreto di Prevenzione Incendi prevede un tempo massimo di 45 giorni per conformarsi alla normativa, pena il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività.
Rinnovo della SCIA antincendio
La richiesta di rinnovo prevede una dichiarazione, da parte del titolare dell’attività, che attesti l’assenza di variazioni strutturali in grado di mutare le condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto dichiarato nella precedente domanda.
E’ inoltre necessario avere assolto agli obblighi gestionali, nonché aver mantenuto in stato di efficienza attrezzature, impianti, sistemi, dispositivi atti a garantire la sicurezza antincendio.
Il rinnovo periodico di conformità deve essere espletato ogni 5 anni per la maggior parte delle attività, ogni 10 anni per attività a rischio particolarmente basso che avevano ottenuto un CPI.
Come opera FIAMMA
FIAMMA fornisce un servizio personalizzato e completo per l’ottenimento della SCIA antincendio, e garantisce la possibilità di seguire tutto l’iter di presentazione della pratica antincendio alle autorità preposte.
Grazie ai nostri tecnici specializzati interni, che lavorano insieme ad una vasta rete di collaboratori esterni, siamo in grado di occuparci sia della relazione tecnica preliminare da sottoporre ai Vigili del fuoco con relativa approvazione, sia della redazione del progetto esecutivo di dimensionamento degli impianti, in modo tale da preparare l’intera documentazione da presentare ai VVF per la valutazione.