Le novità per i condomini, introdotte dal Decreto Ministeriale del 25/01/2019, prevedono importanti adeguamenti antincendio da attuare entro il 6 maggio 2021.
Il Decreto, nello specifico, ha introdotto “modifiche e integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, applicate in toto agli edifici di nuova realizzazione e con decorrenze specifiche per quelli già esistenti.
In particolare, per gli edifici già esistenti, l’adeguamento entro il 6 maggio 2021 è relativo all’installazione, se prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Norme antincendio condomini: cosa è in vigore attualmente? Ad oggi un edificio con un’altezza antincendio superiore a 24 metri, deve essere dotato di Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o documento equivalente (SCIA antincendio). Per approfondire leggi la nostra guida completa al Certificato di Prevenzione Incendi.
Entro maggio di quest’anno, 2020, sono state invece già adottate tutte le disposizioni antincendio e quelle da adottare per garantire l’esodo in caso di incendio in sicurezza, previste dal Decreto.
Norme antincendio condomini: l’altezza antincendio
Per i condomini si parla di altezza antincendio, che non ha nulla a che vedere con l’altezza dell’edificio.
L’altezza antincendio è stata introdotta nella prevenzione incendi con il Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. 339-1983) – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, ed esprime un indice di sicurezza dell’edificio (e non una semplice altezza percepita), che si rileva dalle norme verticali emanate.
La definizione, originata dal DM, è: “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.
Secondo le norme antincendio condomini, per calcolare quindi l’altezza antincendio di un condominio o di un altro palazzo, è necessario prendere a riferimento 2 punti:
- il livello esterno più basso,
- la soglia della finestra o del balcone più in alto.
Individuati tali punti si calcola la distanza verticale tra di essi.
La suddivisione tra i livelli di prestazione (LP), in base all’altezza antincendio
Le nuove norme prevedono 4 Livelli di Prestazione (L.P.), legate all’altezza antincendio dell’edificio a cui corrispondono diversi adempimenti.
L.P. 0 – per edifici compresi tra 12 e 24 metri
Il Livello di Prestazione 0 include misure minime.
Tra queste, le istruzioni che il responsabile deve fornire agli occupanti dell’edificio per la chiamata dei soccorsi e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso, la messa in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti, le indicazioni per l’esodo in sicurezza, il divieto di utilizzo degli ascensori in caso di evacuazione.
L.P. 1 – per edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri
Il Livello di Prestazione 1 aggiunge anche la messa in atto di un piano di emergenza condominiale, un documento contenente le indicazioni e i comportamenti che gli occupanti devono seguire in caso di pericolo.
Questo documento era già stato previsto per i luoghi di lavoro e ora sarà indispensabile anche per gli edifici ad uso residenziale, con l’obbligo di renderlo disponibile agli occupanti dell’edificio.
L.P. 2 – per edifici compresi tra 54 e 80 metri
Il Livello di Prestazione 2 contiene tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1, con l’aggiunta dell’installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e ottici.
Inoltre, per quanto riguarda la pianificazione dell’emergenza, per questo livello essa dovrà contenere anche le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
L.P. 3 – per edifici di altezza superiore agli 80 metri o indipendenti dall’altezza se con più di 1000 occupanti
Gli edifici a cui è stato attribuito il Livello di Prestazione 3 dovranno inoltre dotarsi di misure antincendio preventive e pianificare l’emergenza. Tra questi il sistema di allarme vocale EVAC, per gli scopi di emergenza, composto da una centrale e da altoparlanti o diffusori sonori. Se ti serve una consulenza personalizzata per questo sistema o per le norme antincendio condomini, o vuoi semplicemente saperne di più, contattaci per ricevere l’aiuto di un tecnico specializzato.
Dovranno inoltre dotarsi di un centro di gestione dell’emergenza, con tutte le informazioni utili.
Il ruolo dell’amministratore condominiale
In base al Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, l’amministratore di condominio dovrà accertare l’adeguamento dell’edificio, tra cui segnaliamo:
- la verifica dell’attuale situazione amministrativa del condominio, nei confronti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- stabilire l’altezza antincendio dell’edificio
Per adeguare il condominio al l’Amministratore del condominio dovrà, a titolo esemplificativo:
- stabilire l’altezza antincendio dell’edificio;
- verificare la situazione amministrativa del condominio nei confronti dei VVF;
- verificare la documentazione relativa agli impianti condominiali;
- attribuire un L.P. (livello di prestazioni) adeguato e adottare le misure gestionali previste.
Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme antincendio condomini, è fondamentale che l’Amministratore di condominio si faccia supportare da un tecnico specializzato in prevenzione incendi. Clicca qui per ricevere l’aiuto di un tecnico di Fiamma.
Il provvedimento offre l’occasione agli amministratori di condominio di effettuare un check-up dell’immobile, verificando che i principi base per un’adeguata prevenzione incendi siano rispettati. Si tratterà quindi di integrare la documentazione attuale del condominio, dimostrando una gestione proattiva che possa offrire un servizio professionale adeguato.