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Normativa prevenzione incendi per gli edifici patrimonio artistico e culturale

Normativa prevenzione incendi

In materia di prevenzione incendi, vediamo oggi il dettaglio della sicurezza antincendio all’interno degli edifici aperti al pubblico, tutelati dallo Stato, che contengono musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

L’Italia possiede un patrimonio artistico e culturale unico al mondo: 3.500 musei, 100.000 chiese, 18.500 biblioteche, oltre 20.000 tra castelli, ville e palazzi, 900 teatri storici, 3.000 siti archeologici e 1.500 monasteri.

L’articolo approfondirà i punti dell’entrata in vigore della regola verticale V.10 introdotta nel 2020, che rientra nel codice di prevenzione incendi, fornendo indicazioni solo sui punti che devono essere variati rispetto alle richieste più generali della Regola tecnica orizzontale del codice (RTO).

Che cosa prevede la normativa prevenzione incendi?

Si tratta di un insieme di regole tecniche, che regolamentano alcune attività soggette a controllo di prevenzione incendi.

Per attestare che l’azienda in questione rispetti quanto stabilito dalla normativa prevenzione degli incendi, e che quindi sia in possesso requisiti di sicurezza antincendio previsti, si ricorre al Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è uno degli aspetti più delicati e importanti della progettazione antincendio.

Come abbiamo spiegato all’interno della nostra guida visualizzabile cliccando qui, il CPI è un documento rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ed è l’atto finale del procedimento amministrativo di prevenzione incendi.

Il CPI viene rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco a seguito di un sopralluogo di verifica.

Per una consulenza personalizzata gratuita sul Certificato di Prevenzione Incendi, ti invitiamo a contattarci compilando questo form. Uno dei tecnici specializzati di Fiamma Antincendio saprà fornirti tutte le risposte.

L’entrata in vigore della regola tecnica verticale V.10

A Luglio del 2020, è entrata in vigore la regola tecnica verticale V.10, che rende applicabile l’insieme delle metodologie previste dal Codice di Prevenzione Incendi, per strutture museali, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi che non risultano ancora adeguati alle norme antincendio.

Tutti questi palazzi oggetto della tecnica verticale V.10, e che ospitano musei, gallerie, mostre ecc., hanno una caratteristica in comune: rientrano nel Patrimonio Culturale italiano, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Questi edifici, in passato, sono stati protagonisti di gravi danneggiamenti (pensiamo, per esempio, al più recente incendio a Notre-Dame), per una varietà di motivi, tra cui le antiche modalità costruttive, l’eterogeneità delle tipologie edilizie e soprattutto l’esistenza dei vincoli di tutela che ostacolano l’applicazione delle misure di sicurezza.

Anche per questo motivo in Italia, dopo il disastro del Ponte Morandi, è stato inserito nel decreto un fondo di 10 milioni l’anno per un piano straordinario di monitoraggio della conservazione dei beni culturali immobili.

Per salvaguardare ulteriormente gli immobili di pregio, e i loro contenuti, si è quindi introdotta la regola verticale V.10, grazie alla quale è possibile andare oltre i vincoli esistenti, ottenendo una maggiore flessibilità.

La limitazione del rischio per il patrimonio culturale

L’adeguamento alle normativa prevenzione incendi vigente degli edifici storici che ospitano musei o altre attività, in un’epoca come quella attuale di forte rilancio della valorizzazione del patrimonio italiano, diventa un argomento di essenziale importanza per un corretto ma anche maggiore e più flessibile utilizzo.

Alcune delle novità introdotte dalla regola verticale riguardano, ad esempio, la resistenza al fuoco considerata spesso – in maniera errata – garantita in questi edifici. La V.10 richiede oggi una classe minima di resistenza al fuoco pari a 30 per i piani fuori terra e pari a 60 per gli interrati

Un altro problema che si è cercato di regolare è la diffusione di un incendio che, in tali edifici storici, si può facilmente verificare grazie alla presenza di scale aperte e comunicazioni verticali, come i camini. La V.10 interviene in tal caso prevedendo che le aree aperte al pubblico (TA), e i locali con affollamento > a 100 persone (TO) non siano ubicati a quote interrate inferiori a -5 m.

Normativa prevenzione incendi: il dettaglio della regola verticale V.10. Ti servono spiegazioni sulla norma, o maggiori dettagli? Contattaci!

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