La novità, molto attesa dagli operatori di settore, è l’introduzione di una linea normativa ufficiale per la formazione della figura del tecnico manutentore qualificato che opera in contesti antincendio.
E’ stato infatti recentemente pubblicato – Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25/09/2021- l’importante decreto del 1 settembre 2021 dal titolo “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il documento, realizzato dal Ministero dell’Interno insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’articolo 1, comma B, introduce la figura del “tecnico manutentore qualificato”.
La struttura del decreto
Il testo del decreto è suddiviso in due allegati. Il documento rappresenta un’autentica novità nel panorama della legislazione italiana, in relazione all’attività di manutenzione nell’ambito impiantistico.
Allegato 1: riporta le principali regole in materia di manutenzione e controllo periodico di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, con un elenco delle possibili norme e specifiche tecniche (TS) di riferimento per verifica, controllo e manutenzione.
Allegato 2: riporta le modalità di qualificazione del tecnico manutentore in termini di docenze, contenuti della formazione, valutazione dei requisiti e procedure amministrative.
Requisiti del tecnico manutentore qualificato
Riprendiamo le definizioni presenti nella norma (articolo 1):
- Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti; […]
Il tecnico manutentore qualificato individuato dal Decreto ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili, alla regola dell’arte e ai manuali d’uso e di manutenzione degli impianti e dei componenti.
La formazione per la qualifica del tecnico manutentore
Il tecnico manutentore qualificato dovrà effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, che dovranno avvalersi di docenti in possesso di determinati requisiti (specificati nell’allegato 2).
I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle conoscenze, competenze ed abilità per poter effettuare le seguenti attività:
- Coordinamento e controllo dell’attività di manutenzione;
- Controlli documentali;
- Controllo visivo e di integrità dei componenti;
- Controlli funzionali, manuali o strumentali;
- Attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
- Registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
- Attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
I requisiti specifici dei docenti, i contenuti dei corsi di formazione, le modalità di valutazione e tutte le procedure amministrative sono specificati nel dettaglio all’interno dell’allegato 2 del decreto.
Di seguito, una tabella che sintetizza i settori per i quali i tecnici manutentori qualificati dovranno dimostrare le loro competenze, e le ore di formazione richieste:
DISPOSITIVO | FORMAZIONE TEORICA | FORMAZIONE PRATICA |
ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI | 8 ORE | 4 ORE |
RETE IDRANTI | 10 ORE | 6 ORE |
PORTE TAGLIAFUOCO | 8 ORE | 4 ORE |
SPRINKLER | 24 ORE | 8 ORE |
IMPIANTI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO | 16 ORE | 8 ORE |
SISTEMI EVAC | 8 ORE | 6 ORE |
IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD ESTINGUENTE GASSOSO | 24 ORE | 16 ORE |
SISTEMI DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE: NATURALI E FORZATI | 24 ORE |
16 ORE
|
SISTEMI A PRESSIONE DIFFERENZIALE (FILTRI A PROVA DI FUMO) | 16 ORE | 8 ORE |
SISTEMI A SCHIUMA | 16 ORE | 8 ORE |
SISTEMI DI SPEGNIMENTO AD AEROSOL CONDENSATO | 16 ORE | 8 ORE |
SISTEMI DI RIDUZIONE DI OSSIGENO | 16 ORE | 8 ORE |
SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA WATERMIST | 16 ORE | 8 ORE |
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Modalità di ottenimento della qualificazione
La valutazione dei requisiti avverrà tramite prova scritta, prova orale e prova con simulazione.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.
La circolare dei Vigili del Fuoco n.14804 del 6 ottobre 2021 riporta le prime indicazioni sull’applicazione del Decreto Controlli, in particolare sui contenuti dei corsi, le caratteristiche dei docenti e le attrezzature che devono utilizzare, differenziando i compiti dei docenti per la sola parte teorica, pratica o per entrambe le parti.
Sono allegati i modelli per l’ammissione all’esame per la qualifica di tecnico manutentore qualificato. La qualificazione avrà valenza nazionale.
Il decreto sarà in vigore ad un anno dalla sua pubblicazione, il 25 settembre 2022, e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dalla frequenza del corso e possono chiedere di essere sottoposti direttamente al percorso di valutazione.
L’importanza del nuovo Decreto
Questa normativa, a lungo attesa da tutti gli operatori di settore, contribuirà ad una precisa regolamentazione tramite qualifiche e quindi ad un miglioramento generale dei servizi nel mondo dell’antincendio, permettendo di introdurre, tra gli operatori, una scrematura legata alla qualità.
I tecnici di FIAMMA possiedono già tutte le attestazioni rilasciate dagli enti privati oggi autorizzati, e sono già pronti a sottoporsi alle prove d’esame previste dal nuovo Decreto.
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