La valutazione del rischio d’incendio è un processo attraverso cui, in riferimento ad un determinato ambiente/luogo di lavoro, vengono definiti il livello di rischio e le azioni e misure di sicurezza volte a contenere tale rischio.
I riferimenti normativi per la valutazione del rischio incendi
Sul sito web dei Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è disponibile la versione aggiornata al 27 dicembre 2022 del testo coordinato dell’allegato I del DM 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi – e dell’articolato. La nuova edizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Il Codice di Prevenzione Incendi recepisce anche i tre decreti di in materia di prevenzione incendi, che sostituiscono il DM 10 marzo 1998:
– DM 1 settembre 2021, relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
– DM 2 settembre 2021 relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Il DM comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
– DM 3 settembre 2021, relativo alla valutazione dei rischi d’incendio ed alle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di gestione da attuare per la riduzione degli stessi.
In particolare, il DM 3 settembre 2021, detto anche Decreto Minicodice, delinea una procedura di valutazione dei rischi più semplice rispetto al passato, non prevedendo più i 3 livelli di rischio incendio denominati basso, medio ed elevato.
Approfondiamo ancora.
La classificazione del rischio di incendio
La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022, o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.
ll DM del 3/9/2021, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri “temporanei o mobili”.
La valutazione dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 3 del DM, e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove richiesta). Vengono delineate 3 situazioni diverse:
– Per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica;
– Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio;
– Infine, per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio: in questo caso viene applicato il Codice di Prevenzioni Incendi.
In altri termini, se il luogo di lavoro presenta:
– Un livello di rischio incendio NON BASSO, l’ideazione della strategia antincendio adatta seguirà il Codice di Prevenzione Incendi
– Un livello di rischio incendio BASSO, la gestione del rischio adotterà le indicazioni del Minicodice D.M. 3/9/2021.
Le novità più importanti:
Viene superato il campo di azione del dm 12/04/2019, in quanto il Codice può essere applicato a tutti i luoghi di lavoro;
Nelle attività dove non esiste una regola a basso rischio, il Codice è lo strumento per l’individuazione delle misure antincendio.
I luoghi di lavoro a basso rischio
Per luoghi di lavoro a BASSO rischio incendi si intendono quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che soddisfano tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
– Un affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (laddove per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
– Una superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
– I piani devono essere situati ad una quota compresa tra meno 5 mt e 24 mt;
– Non vengono detenuti o trattati materiali combustibili in quantità significative (carico d’incendio specifico inferiore a 900 MJ/m2);
– Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
I luoghi di lavoro a rischio incendio non basso
Sono valutati a rischio NON BASSO d’incendio i luoghi di lavoro o parte di essi che non rientrano nei criteri di classificazione dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Valutazione del rischio d’incendio: le informazioni di base
Scopo della valutazione del rischio incendio è quello di analizzare e comprendere lo specifico luogo di lavoro, le attività svolte ed i possibili scenari che un principio di incendio può determinare, e le corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente, al fine di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dell’attività.
La valutazione del rischio incendio deve comprendere la raccolta delle seguenti informazioni:
– Individuazione dei pericoli d’incendio;
– Descrizione del contesto e dell’ambiente in cui i pericoli possono presentarsi;
– Determinazione di numero e tipologia degli occupanti esposti al rischio;
– Individuazione dei beni esposti al rischio;
– Valutazione qualitativa e quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;
– Individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
La valutazione del rischio incendio è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro, poiché il datore di lavoro ha l’obbligo normativo di valutare tutti i rischi, e va effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.
Laddove il luogo di lavoro ospitasse attività soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi (di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011), in possesso di progetto di prevenzione incendi:
– Depositato presso il Comando Provinciale VV.F in occasione di SCIA per le attività soggette di categoria A;
– Approvato dal Comando Provinciale VV.F. per attività di categoria B e C;
La conformità delle misure adottate sarà valutata rispetto al contenuto di tali progetti, tenendo in considerazione eventuali note e prescrizioni ricevute dal Comando.