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La valutazione del rischio di incendio: normativa e criteri di gestione

rischio di incendio

La valutazione del rischio d’incendio è un processo attraverso cui, in riferimento ad un determinato ambiente/luogo di lavoro, vengono definiti il livello di rischio e le azioni e misure di sicurezza volte a contenere tale rischio.

 

I riferimenti normativi per la valutazione del rischio incendi

Sul sito web dei Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è disponibile la versione aggiornata al 27 dicembre 2022 del testo coordinato dell’allegato I del DM 3 agosto 2015 – Codice di Prevenzione Incendi – e dell’articolato. La nuova edizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Il Codice di Prevenzione Incendi recepisce anche i tre decreti di in materia di prevenzione incendi, che sostituiscono il DM 10 marzo 1998:

DM 1 settembre 2021, relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;

DM 2 settembre 2021 relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Il DM comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;

DM 3 settembre 2021, relativo alla valutazione dei rischi d’incendio ed alle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di gestione da attuare per la riduzione degli stessi.

In particolare, il DM 3 settembre 2021, detto anche Decreto Minicodice, delinea una procedura di valutazione dei rischi più semplice rispetto al passato, non prevedendo più i 3 livelli di rischio incendio denominati basso, medio ed elevato.

Approfondiamo ancora.

 

La classificazione del rischio di incendio

La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022, o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.

ll DM del 3/9/2021, stabilisce i criteri per la valutazione del rischio  nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri “temporanei o mobili”. 

La valutazione dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 3 del DM, e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove richiesta). Vengono delineate 3 situazioni diverse:

– Per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica;

– Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio;

– Infine, per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio: in questo caso viene applicato il Codice di Prevenzioni Incendi.

In altri termini, se il luogo di lavoro presenta:

– Un livello di rischio incendio NON BASSO, l’ideazione della strategia antincendio adatta seguirà il Codice di Prevenzione Incendi

– Un livello di rischio incendio BASSO, la gestione del rischio adotterà le indicazioni del Minicodice D.M. 3/9/2021.

Le novità più importanti:

Viene superato il campo di azione del dm 12/04/2019, in quanto il Codice può essere applicato a tutti i luoghi di lavoro;

Nelle attività dove non esiste una regola a basso rischio, il Codice è lo strumento per l’individuazione delle misure antincendio.

 

I luoghi di lavoro a basso rischio

Per luoghi di lavoro a BASSO rischio incendi si intendono quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, e che soddisfano tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: 

– Un affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (laddove per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);

– Una superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2; 

– I piani devono essere situati ad una quota compresa tra meno 5 mt e 24 mt;

– Non vengono detenuti o trattati materiali combustibili in quantità significative (carico d’incendio specifico inferiore a 900 MJ/m2);

– Non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. 

 

I luoghi di lavoro a rischio incendio non basso

Sono valutati a rischio NON BASSO d’incendio i luoghi di lavoro o parte di essi che non rientrano nei criteri di classificazione dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

 

Valutazione del rischio d’incendio: le informazioni di base

 

Scopo della valutazione del rischio incendio è quello di analizzare e comprendere lo specifico luogo di lavoro, le attività svolte ed i possibili scenari che un principio di incendio può determinare, e le corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente, al fine di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dell’attività. 

La valutazione del rischio incendio deve comprendere la raccolta delle seguenti informazioni: 

– Individuazione dei pericoli d’incendio;

– Descrizione del contesto e dell’ambiente in cui i pericoli possono presentarsi;

– Determinazione di numero e tipologia degli occupanti esposti al rischio;

– Individuazione dei beni esposti al rischio;

– Valutazione qualitativa e quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;

– Individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

La valutazione del rischio incendio è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro, poiché il datore di lavoro ha l’obbligo normativo di valutare tutti i rischi, e va effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Laddove il luogo di lavoro ospitasse attività soggetta ai controlli di Prevenzione Incendi (di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011), in possesso di progetto di prevenzione incendi:

– Depositato presso il Comando Provinciale VV.F in occasione di SCIA per le attività soggette di categoria A;

– Approvato dal Comando Provinciale VV.F. per attività di categoria B e C;

La conformità delle misure adottate sarà valutata rispetto al contenuto di tali progetti, tenendo in considerazione eventuali note e prescrizioni ricevute dal Comando.

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