Il decreto Milleproroghe (decreto-legge n.162/2019) è un provvedimento che prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.
Il 23 febbraio 2021 la Camera dei Deputati ha approvato il testo di conversione in legge, che avverrà entro il 1° marzo 2021.
Tra le misure per il comparto edilizia e professioni tecniche, c’è un’importante novità per il settore antincendio: slittano i termini di adeguamento alla normativa antincendio per scuole, asili nido e strutture ricettive.
Vediamo il dettaglio delle novità introdotte.
Adeguamento antincendio scuole e asili nido, decreto Milleproroghe 2021
Uno dei cambiamenti principali introdotti del nuovo decreto è lo slittamento del termine ultimo necessario per completare l’adeguamento antincendio scuole e asili nido.
In particolare:
- è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l’adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016);
- è stato rinviato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, l’adeguamento per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).
Il primo stop del percorso di adeguamento delle scuole e degli asili nido fa riferimento al decreto del Ministero dell’Interno 21 marzo 2018, che individua gli interventi da attuare in via prioritaria per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola:
- i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni
- la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento
- l’organizzazione della gestione della sicurezza
- l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica
Nuovo termine per l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive
Il decreto approvato prevede, oltre allo slittamento dell’adeguamento antincendio scuole e asili nidi, la proroga di un anno del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio negli alberghi.
Per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, gli adeguamenti antincendio di sicurezza slittano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Per l’adeguamento, bisognerà presentare la SCIA parziale entro il 30 giugno 2021.
La normativa vigente in Italia, attraverso il DPR 151/2011 prevede infatti la possibilità di presentare al comando dei Vigili del Fuoco competente la SCIA parziale. Il documento attesta la realizzazione parziale dei lavori di adeguamento che devono essere eseguiti in un’attività.
Relativamente alle strutture ricettive che si trovano in zone colpite da eventi meteorologici iniziati ad ottobre 2018, e in quelle colpite dai terremoti del 2016 e 2017, l’adeguamento potrà essere completato entro il 31 dicembre 2022. Sempre previa presentazione della SCIA parziale entro il 30 giugno 2021.
La data di slittamento riguarda anche i rifugi alpini.
Edilizia scolastica: la proroga al 31 dicembre 2021
Slitta in avanti di un anno anche il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali. La proroga è quindi dal 31/12/2020 al 31/12/2021 (articolo 5, comma 4).
Nel dettaglio lo slittamento è inerente il trasferimento di risorse dal Ministero del’istruzione agli enti locali, per consentire il pagamento in base:
- agli stati di avanzamento dei lavori
- delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole statali.
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